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Catalogo programmaticoNazione, cittadinanza, immigrazione ed Europa

Posizione adottata

Rimpatrio, riammissione, identità e procedura di allontanamento

La politica di rimpatrio segue un modello di esecuzione misto: identificazione e trattenimento ai fini dell'allontanamento dove necessario, poi status temporaneo limitato se l'allontanamento resta provvisoriamente impossibile, con il proseguimento degli sforzi per accertare la cittadinanza e ottenere la riammissione.

Posizione

Una decisione definitiva di rimpatrio deve poter essere eseguita in concreto. Lo Stato dovrebbe perciò mantenere meccanismi di verifica dell'identità, di trattenimento, di presentazione periodica e di riammissione, anziché lasciare che la distruzione dei documenti o la mancata cooperazione producano automaticamente un soggiorno permanente.

Misure

  • Avviare immediatamente la verifica dell'identità e della cittadinanza dove la persona allontanabile sia priva di documenti attendibili.
  • Utilizzare passaporti, documenti scaduti, registri dello stato civile, impronte digitali o altri dati biometrici dove la legge lo consenta, documenti di famiglia, verifiche consolari, elementi linguistici e biografici e accordi di riammissione per accertare identità e cittadinanza.
  • Trattare la distruzione o l'occultamento doloso dei documenti come circostanza aggravante in sede esecutiva, riconoscendo al contempo che distruggere un passaporto non fa cessare la cittadinanza.
  • Ammettere il trattenimento ai fini dell'immigrazione dove sia necessario per l'identificazione, per prevenire la fuga o per un allontanamento imminente, nel rispetto di limiti di legge definiti e di un impegno costante verso l'allontanamento.
  • Se l'allontanamento non può essere eseguito entro la durata massima legale del trattenimento, far passare la persona a uno status temporaneo limitato anziché al soggiorno permanente ordinario.
  • Lo status limitato può comprendere obblighi di presentazione, restrizioni di residenza, la cooperazione continuata alle procedure di identificazione e un'assistenza pubblica ridotta.
  • Non consentire che il solo decorso del tempo trascorso in status limitato maturi automaticamente in cittadinanza o in soggiorno permanente.
  • Riprendere l'allontanamento non appena cittadinanza, documenti di viaggio e riammissione legittima divengano disponibili.
  • Ricorrere agli accordi di riammissione e alla pressione diplomatica per esigere che i Paesi accolgano le persone la cui cittadinanza è accertata secondo il loro stesso diritto.
  • Consentire ai familiari di partire insieme dove i genitori siano allontanati e i figli abbiano il diritto di accompagnarli; le questioni autonome di cittadinanza, affidamento e protezione dell'infanzia richiedono una decisione individuale.
  • Applicare le nuove regole costituzionali in materia di immigrazione agli status esistenti dove la legge preveda espressamente un riesame retroattivo, nel rispetto delle procedure di riesame enunciate altrove in questo complesso di voci.

Nota di attuazione

Nota di attuazione

Il diritto dell'Unione in materia di rimpatri limita oggi il trattenimento al periodo appropriato più breve, finché le operazioni di allontanamento sono condotte con la dovuta diligenza, e prevede durate massime e garanzie specifiche. Il modello misto proposto riprende la sequenza generale del trattenimento seguito da uno status limitato quando l'allontanamento immediato è impossibile, mentre la durata esatta dipenderebbe dall'ordinamento infine adottato. Il luogo di nascita è un elemento utile, ma non prova di per sé la cittadinanza né un obbligo incondizionato di un Paese di riammettere una persona. La riammissione dipende dal diritto della cittadinanza, dalle prove e dagli accordi applicabili. È veramente apolide chi nessuno Stato considera proprio cittadino in applicazione della sua legge. Il sistema proposto richiede perciò l'accertamento della cittadinanza, anziché presumere che l'apolidia possa sempre essere eliminata attribuendo la persona al Paese di nascita.

  • Posizione adottataNazione, cittadinanza, immigrazione ed Europa

    Remigrazione: principio generale

    La remigrazione è il rimpatrio organizzato di chi non ha o perde una base legale per restare, unito a una politica di rimpatrio volontario, alla rigorosa applicazione delle condizioni di soggiorno e al riesame degli status ottenuti con frode o attraverso un'irregolarità qualificata.

  • Posizione adottataNazione, cittadinanza, immigrazione ed Europa

    Rimpatrio volontario e reinserimento

    Lo Stato può finanziare un contributo modesto e una tantum al rimpatrio quando uno straniero rientri volontariamente e stabilmente nel Paese di cui ha la cittadinanza o in un altro Paese legittimato ad ammetterlo.

  • Posizione adottataNazione, cittadinanza, immigrazione ed Europa

    Espulsione per reato e divieti di reingresso

    Gli stranieri autori di reati gravi sono allontanati al termine del processo penale ed esclusi in via permanente; le violazioni ordinarie della disciplina del soggiorno comportano di norma un divieto di reingresso di dieci anni.

  • Posizione adottataNazione, cittadinanza, immigrazione ed Europa

    Asilo e protezione internazionale

    L'asilo è protezione da una persecuzione reale o da un pericolo grave, non un meccanismo generale per scegliere il Paese in cui si preferisce stabilirsi.

Ogni questione di questo catalogo porta una posizione. Le voci contrassegnate come Derivate seguono la direzione del Manifesto senza che la loro attuazione sia fissata, e parecchie indicano la modifica legislativa o dei trattati che richiederebbero. Le posizioni sono riviste man mano che il movimento decide; la versione e la data qui sopra dicono quale testo state leggendo.

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